Quale futuro per lo spettacolo dal vivo?

Una nuova proposta di legge quadro che non risolve i problemi

Premessa. 1

Alcune considerazioni sulla proposta di legge. 1

I principi generali ed i compiti dello Stato. 1

Le attività di danza. 3

Il F.U.S. (Fondo Unico dello Spettacolo) 4

Proposta di incentivi a favore delle attività di balletto delle fondazioni liriche. 5

Proposta di nuovi indicatori di rilevazione del F.U.S. per aumentare la produzione di danza nei teatri lirici 5

Le Fondazioni lirico-sinfoniche. 6

Ulteriori proposte. 7

Conclusione. 7

La bozza di legge quadro per lo spettacolo dal vivo presentata nel maggio 2007 dal Sottosegretario del Ministero Beni Culturali Elena Montecchi 7

 

Premessa

Dopo tanti anni di attesa, dopo tante legislature trascorse senza che nulla avvenisse, dopo tante proposte di legge lasciate nel dimenticatoio, incontri, conferenze, dichiarazioni, promesse, proteste viene adesso presentata dal Sottosegretario del Ministero Beni Culturali Elena Montecchi una bozza di legge quadro sullo spettacolo dal vivo che, anziché dare chiarezza e garanzie al sistema, è capace solo di aumentarne le incertezze non garantendo risorse certe e ruoli di competenza, svalutando il significato di centralità della cultura e, conseguentemente, il vero connotato dello spettacolo dal vivo che, al contrario, dovrebbe essere considerato come una delle più importanti "opere pubbliche" dello Stato italiano in quanto facente parte essenziale della sua identità culturale e della sua immagine nazionale e internazionale.

Il testo proposto all'art. 1 della bozza di legge determina i principi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo con riferimento al teatro, alla musica, alla danza, al circo e allo spettacolo viaggiante, comprese le attività degli artisti di strada e le diverse forme di teatro e di spettacolo urbano. Nei principi generali, inoltre, viene evidenziato come la Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale patrimonio artistico del Paese e quale strumento di affermazione dell'identità culturale italiana tutelandone la libera creatività ed espressione e confermando che lo stesso è parte integrante degli indirizzi dettati dalle convenzioni Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Fin qui nulla da eccepire, salvo poi dissentire su gran parte del resto della normativa proposta che, invece, sembra al contrario non tener conto del reale significato della parola patrimonio artistico del Paese in quanto, anziché unire, tende a decentrare, rinunciando di fatto lo Stato ad una politica culturale unitaria intesa come fattore indispensabile per rendere lo spettacolo dal vivo uno strumento essenziale per la crescita del cittadino nonché fattore di coesione e integrazione sociale, stimolo per le generazioni future, valore sociale senza barriere, fucina di idee e sperimentazioni, custode della storia e delle tradizioni artistiche della Nazione.

Alcune considerazioni sulla proposta di legge

I principi generali ed i compiti dello Stato

Passando all'esame degli articoli della bozza di legge quadro non può non notarsi che all'art. 1 (principi generali), punto 3, vengono elencati i soggetti garanti della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in ordine inverso a partire dai Comuni fino allo Stato. Poiché lo Stato è il garante principale degli indirizzi dettati dalle convenzioni UNESCO ed allo stesso viene riconosciuta la centralità della politica culturale, non può, a questo punto, non assumersi il suo ruolo primario in ordine ai compiti che si prefigge la legge quadro e, dato il suo ruolo centrale, gli altri, semmai, dovrebbero seguire ma mai precedere.

Dopo l'elencazione dei principi generali che ispirano la proposta di legge attinenti al sostegno e alla diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero, alla valorizzazione della tradizione nazionale e locale, all'impulso per l'innovazione artistica ed imprenditoria e alle garanzie da dare per un'ampia fruizione degli spettacoli, risulta indispensabile aggiungere un punto ulteriore che sembra essere stato quasi dimenticato e cioè quello relativo alla promozione della formazione delle figure professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in quanto solo attraverso le stesse possono diventare fattibili le attività connesse.

Nella bozza di legge non è, poi, affrontato all'art. 2 (compiti dello Stato) il problema legato all'accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo che per poter sopravvivere hanno spesso bisogno di ricorrere a cospicue anticipazioni prima di ricevere i contributi. Lo Stato ha, inoltre, il dovere di favorire l'imprenditoria del settore e di agevolare dal punto fiscale i soggetti privati che intendono investire nello spettacolo. Finché ciò non avverrà, soprattutto nelle regioni più deboli, difficilmente si potrà verificare che i privati investano nello spettacolo. Per questo motivo occorre aggiungere un ulteriore comma che imponga allo Stato di impegnarsi per una politica di accesso al credito da parte degli operatori dello spettacolo in modo da favorire sia la crescita delle strutture del settore sia il sostegno dei privati a mezzo anche di sgravi fiscali.

Al comma l) dell'art. 2 viene promossa e sostenuta dallo Stato la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano. Questa eccezione ed evidenziazione di tipologia di spettacolo serve a non disperdere la grande tradizione italiana nello studio e rappresentazione del repertorio classico antico. È impegno lodevole ma che non tiene conto di altre situazioni meritevoli di eccezione ed evidenziazione come lo è la danza, considerata ancor oggi la cenerentola del settore pur avendo la stessa un gran seguito di pubblico, di utenti e di operatori, che si dibatte in una crisi senza uscita da tempo.

La danza, tuttavia, solo grazie alla sua naturale forza di messaggio soprattutto verso i giovani, si trova posizionata in costante crescita nelle statistiche della Siae in controtendenza rispetto agli altri settori. Il che dimostra quanto sia apprezzata e seguita dal pubblico. Basti pensare, infatti, alle tantissime scuole di danza che esistono nel territorio nazionale, alle innumerevoli iniziative quali stage, corsi, festival, concorsi ed al grande indotto prodotto dalla stessa. Ai fini produttivi, però, non esistono grandi sbocchi perché quest'arte, storicamente la più antica del mondo, da sempre non viene tenuta nella debita considerazione da parte di coloro che avrebbero la possibilità di ridarle il posto che merita nell'ambito delle arti dello spettacolo. Lo Stato ha, quindi, il dovere di restituire pari dignità, valenza e opportunità alla danza come d'altronde invocato da tutto un mondo di operatori, di pubblico e di giovani: questi ultimi, in particolare, pur avendo per anni e anni faticato e studiato, hanno prospettive quasi nulle di inserirsi nel mondo del lavoro a cui hanno dedicato infanzia e giovinezza con grandi sacrifici personali.

Si elencano, pertanto, alcune proposte che si ritengono indispensabili per cercare di migliorare una situazione che sembra portare verso il precipizio piuttosto che verso la vetta.

Nella bozza di legge va inserito all'ar.2 un ulteriore comma: quello, cioè, che destina allo Stato la regolamentazione della didattica di base sia per quanto riguarda le figure operanti nello spettacolo come i docenti, gli artisti e i tecnici dediti all'insegnamento sia riguardo gli organismi che intendono istituire corsi di studio, aggiornamento e specializzazione. Una disciplina che regolamenti la didattica coreutica è ormai diventata urgente e necessaria in quanto in tutto il territorio nazionale esiste un diffuso "fai da te" per cui gente non adeguatamente preparata si cimenta nell'insegnamento procurando danni enormi ai bambini ed ai giovani che vogliono cimentarsi in questo settore.

Manca, ancora, tra i compiti assegnati allo Stato nella bozza di legge un riconoscimento ai progetti di alta qualificazione professionale che, con carattere di continuità, operano nella formazione delle diverse figure del settore dello spettacolo dal vivo, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella promozione, promozione, ricerca e insegnamento dedicati all'infanzia e ai giovani. Aggiungendo questo comma all'art. 2 si darebbe certezza alle istituzioni che, attraverso progetti di alta qualificazione professionale, impegnano le proprie forze intellettive, di esperienza e di conoscenza per cercare di dare un avvenire concreto ai giovani futuri artisti.

Un'adeguata politica di pari opportunità di accesso e fruizione dello spettacolo dal vivo in tutto il territorio nazionale è la motivazione che ispira l'introduzione di questo ulteriore compito dello Stato all'art. 2. È necessario, infatti, che lo Stato stabilisca che la fruizione dello spettacolo non sia solo di élite bensì sia rivolta a tutti i cittadini in quanto si tratta di un bene fondamentale appartenente al patrimonio culturale nazionale dal quale nessuno può essere escluso.

L'art. 2 al punto f) tra i compiti dello Stato impone allo stesso di provvedere a promuovere e sostenere grandi eventi culturali, spettacoli, festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale. Lo Stato, cioè, diventa in parole povere sponsor di eventi e spettacoli compreso tutto il resto. Il fatto di aver inserito questo comma, a maggior ragione, rende indispensabile che venga puntualizzato nella legge quadro per lo spettacolo dal vivo all'art. 2 che lo Stato ha il compito di promuovere e sostenere le Fondazioni lirico/sinfoniche in quanto strutture di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, evitando in tal modo che i compiti dello Stato si riducano unicamente a dare sostegno e promozione, come può farlo uno sponsor qualsiasi, di grandi eventi o spettacoli etc. mentre le Fondazioni lirico/sinfoniche sembrano quasi dimenticate e non vengono nemmeno nominate tra i soggetti a cui lo Stato provvede in modo diretto salvo l'accenno alla sua disciplina al punto b) dell'art. 2 e il successivo art. 10 che esplicita i principi e i criteri per l'adozione di tale disciplina .

Le attività di danza

Il Capo II Attività settoriali (Danza), nella bozza di legge scarno, essenziale e quasi ripetitivo, come lo è d'altronde anche per le attività teatrali e musicali, va rivisto inserendo alcuni punti fondamentali che, prendendo spunto dal poco interesse dimostrato dallo Stato e dalle Istituzioni in genere nei riguardi della danza e dalla situazione di grave crisi in cui essa versa, non perché non possegga le potenzialità di esprimersi ad alto livello bensì perché è impossibilitata a farlo, consentano un riequilibrio in questo settore sempre messo da parte e poco considerato a scapito di altre realtà di spettacolo. Come già in minima parte esplicitato più sopra, si deve fare in modo che la danza non debba più sentirsi suddita, non debba continuare a vivere chiedendo l'elemosina ed aspettando di raccogliere le briciole lasciate da chi in questo momento è stato volontariamente posizionato in una situazione di predominanza.

La situazione, in particolare dei corpi di ballo dei nostri Teatri d'opera, è emblematica. Solo sei fondazioni liriche su tredici mantengono ancora la propria compagnia stabile. Negli altri si è provveduto ad abolirla senza che nessuno intervenisse o spendesse una parola perché ciò non avvenisse. Si sono tagliati così in grandi città italiane numerosi posti di lavoro, si è per sempre chiusa la speranza di tanti nostri giovani di poter intraprendere la carriera nella propria città e si sono in un solo colpo dimezzate le potenzialità di lavoro nell'intero territorio nazionale. La danza ha pagato e continua a pagare la crisi dei teatri lirici perché è la parte più debole, in quanto non adeguatamente sostenuta, e deve continuamente lottare per sopravvivere contro le scelte delle nostre istituzioni non particolarmente interessate a quest'arte perché più propense verso lirica e concertistica, che sentono più vicine alla loro professionalità, conoscenza, competenza, comprensione, capacità e cultura. Si è, dunque, arrivati al paradosso che, per operare risparmi nei bilanci, fosse meglio eliminare uno dei rami produttivi dell'organico artistico, quello, cioè, più fragile, meno compreso e ritenuto più inutile in quanto un'opera si può rappresentare tranquillamente abolendo il balletto (anche quando è previsto in partitura) e, per mettere in scena spettacoli di danza, basta ospitare qualche compagnia straniera.

Non bisogna però dimenticare che le fondazioni liriche hanno quale scopo istituzionale la diffusione e la promozione di tre arti (opere, concerti e balletti) e non di due come avviene adesso in più della metà dei nostri teatri d'opera. Le ospitalità di pur prestigiose compagnie internazionali non bastano per colmare il vuoto e il fabbisogno che si è abbattuto dopo la cancellazione in molte fondazioni delle loro compagnie di ballo.

Lo Stato deve porre fine a questa situazione di inferiorità ed ha il compito di riequilibrarla incentivando e emanando regole per lo sviluppo della danza, sia per aumentare la produzione nelle fondazioni liriche, sia per evitare la scomparsa di tante lodevoli compagnie italiane che oggi si sbracciano per rimanere a galla senza poter garantire nulla ai propri ballerini che sono puntualmente sottopagati e sempre sull'orlo del precariato. Una professione, quella del danzatore, che, continuando così, fra qualche anno difficilmente potrà più essere esercitata in modo degno nel nostro Paese.

Per quanto riguarda la bozza di legge quadro si rende, pertanto, necessario provvedere ad aggiungere allo scarno e poco significativo elenco di intenti di promozione da parte dello Stato verso la danza alcuni punti fondamentali per favorirne lo sviluppo, fermo restando che una legge di riforma dedicata al settore in questione è diventata ormai di fondamentale importanza per la sua sopravvivenza.

Al comma g) della bozza di legge quadro, quando viene dichiarato che la Repubblica favorisce le attività di danza che promuovono con carattere di continuità la diffusione della presenza italiana all'estero della stessa, è necessario aggiungere che le stesse potranno contare su accordi di coproduzione con i Paesi esteri e, in particolare, dell'Unione europea in modo da far crescere le occasioni di scambio che risultano altamente costruttivi per la professione di un ballerino e per la visibilità di una compagnia.

Un'altra dimenticanza contenuta nella bozza della legge quadro si riferisce alla mancata presenza dell'interesse dello Stato vero il balletto storico di repertorio in quanto al comma b) si favorisce unicamente la promozione della danza contemporanea, della sperimentazione e della ricerca coreutica. Lo Stato dimentica che la danza è anche storia e tradizione e, pertanto, tra i suoi compiti c'è quello di tutelare, conservare e valorizzare anche il primario ed importante aspetto che riguarda il suo glorioso passato.

La sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero della P.I. e con il Ministero della Ricerca Scientifica per l'educazione della cultura di danza del futuro cittadino, che manca nella proposta di legge e si rende necessario aggiungere, avrebbe il significato di ribadire l'importanza della danza nell'istruzione dei giovani.

Un'azione di promozione per la presenza e l'accesso dei giovani, nel rispetto delle pari opportunità, allo spettacolo di danza attraverso una via preferenziale sarebbe, inoltre, auspicabile fosse previsto nella bozza di legge in modo da ampliare sempre più il bagaglio di conoscenza dei nostri futuri cittadini.

Di importanza fondamentale per un riordino del settore è il ripristino dell'età pensionabile dei ballerini riportandola a 45 anni per gli uomini e a 40 anni per le donne, fermo restando il rispetto del diritto di parità uomo/donna. Un ballerino è come un professionista dello sport: fa un lavoro usurante, ha iniziato a studiare e faticare per la professione già nella prima infanzia e, dopo una certa età, per legge di vita, salvo casi eccezionali, non è più in grado di rendere decorosamente. L'aumento dell'età pensionabile è stata deleteria per le compagnie di ballo delle Fondazioni liriche dove molti dei posti stabili sono occupati da elementi anziani per tale genere di professione e, dunque, ormai poco o per niente utilizzabili per una buona resa dello spettacolo, impedendo gli stessi, senza averne colpa, il ringiovanimento del Corpo di ballo e la possibilità di consentire nuove occasioni di lavoro a tanti altri bravi danzatori, in quanto inseriti nella spesa dell'organico fisso e, difficilmente, di fronte ad una spesa di personale che non è produttiva ma che è, in ogni caso, dovuta, un'azienda investe ulteriori risorse. Lo Stato non può far finta di niente e deve assolutamente ripensare ad una politica giusta e corretta che tenga conto della peculiarità del lavoro del danzatore che a 50 anni non può essere produttivo come lo è un ventenne o un trentenne. Lo studio per la sua professione altamente specialistica, iniziato sin dall'infanzia, dovrebbe essere, altresì, considerato come una motivazione ulteriore per la diminuzione dell'età pensionabile.

Altra importante regola da inserire è quella che si riferisce all'insegnamento della danza: arte molto specialistica, che impegna fisico e psiche, perché possa essere affidata al primo venuto soprattutto in quanto normalmente si inizia a studiare da bambini e le cattive abitudini provocate da un insegnamento non competente, poco professionale e maldestro possono provocare gravi danni alla crescita, alla muscolatura, allo scheletro del bambino, facendo assumere posture sbagliate e imparare quest'arte in modo scorretto, compromettendo, infine, anche le potenzialità future di un ragazzo che da piccolo avrebbe potuto avere le carte in regola per affrontare la professione ma che al momento del dunque si ritroverà deluso per non poter competere con i propri coetanei altrimenti preparati e formati. Pertanto, si ritiene sia necessario che fino ai 14 anni l'insegnamento della danza, come lo è per l'educazione fisica a scuola, sia riservato soltanto a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale. Dovrà essere lo Stato, quale responsabile della salute fisica e psichica dei bambini che si dedicano a quest'arte e per la tutela degli stessi, a fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività didattica di danza.

Il F.U.S. (Fondo Unico dello Spettacolo)

Con l'articolo 9 della bozza di legge quadro per lo spettacolo dal vivo lo Stato abolisce il F.U.S. (Fondo unico dello Spettacolo) delegando di fatto alle Regioni, con le quali verranno creati meccanismi finanziari di cofinaziamento, le scelte culturali, mantenendo, invece, direttamente lo Stato stesso la propria responsabilità nei riguardi unicamente degli spettacoli di rilievo nazionale e internazionale, delle altre attività promozionali e di sostegno previste nella medesima legge quadro all'art. 2, oltre che delle fondazioni lirico/sinfoniche.

Da questo articolo, che è poi quello di maggior impatto perché si riferisce alle risorse finaziarie, emerge fuori, purtroppo, unicamente il disimpegno dello Stato nei confronti dello spettacolo dal vivo. Non esiste più un fulcro di partenza, viene meno la centralità di politica dello Stato nei riguardi dello spettacolo inteso come cultura, in quanto la regionalizzazione, prevista nella bozza di legge, non farebbe altro che aumentare il dislivello culturale nel territorio nazionale, dove ci sono Regioni più avanzate in termini di strutture, di potenzialità produttive, di tradizione culturale, di ricchezza, di possibilità di investimento rispetto ad altre. Di più, affidare unicamente alle scelte locali, ancorché confortate dal cofinanziamento statale, l'investimento culturale disperde di fatto l'identità culturale nazionale e aumenta il pericolo di operazioni clientelari, parecchio diffuse nel sottogoverno, volte piuttosto a favorire singole categorie o persone fisiche a scapito della qualità e del messaggio culturale.

L'articolo 9 non sembra, inoltre, garantire risorse certe, equilibrio ed unità sull'intervento finanziario pubblico e svilisce il compito e lo scopo che dovrebbe avere una legge quadro nazionale sullo spettacolo dal vivo in cui lo Stato ha il dovere di unire e non di disgregare.

L'abolizione del Fus, unita alla regionalizzazione delle risorse destinate allo spettacolo dal vivo, rischia, pire, di rendere vano il lavoro di consolidate identità produttive di alto livello legando l'attività artistica e culturale soprattutto ai cosiddetti grandi eventi e agli spettacoli di rilievo nazionale ed internazionale (che sono gli oggetti) senza garantire prospettive di sviluppo alle strutture artistiche (che sono i soggetti), sia esistenti che nascenti, rinunciando, di fatto, lo Stato ad assumersi le sue responsabilità nei confronti della centralità ed unicità della cultura intesa come motore primario della crescita culturale della nazione e sua immagine a livello internazionale. Il finanziamento deve, dunque, rimanere pubblico e quello delle Regioni e degli altri enti locali deve essere, semmai, aggiuntivo.

La cultura che nasce dallo spettacolo non può essere solo quella dei grandi eventi e degli spettacoli di rinomanza nazionale internazionale ovvero delle produzioni delle fondazioni liriche. Si costruisce anche con le piccole cose, quali la promozione, la formazione, lo sforzo imprenditoriale, e con l'impegno, la passione e la competenza di coloro che contribuiscono a metterla a disposizione della gente e per questo vanno sostenuti. La cultura dello spettacolo, proprio perché fa parte della nostra storia e della genialità di tanti artisti italiani del passato e di oggi, va custodita, alimentata, tramandata. Solo così potrà essere veramente al servizio di tutti i cittadini e contribuirà ad accrescere il gusto del sapere ed esaltare le capacità ed i talenti delle nuove generazioni.

Fondamentale è, dunque, rivisitare il Fus e non abolirlo, aggiustando, invece, quei meccanismi che lo hanno reso di anno in anno non più affidabile perché legato alle leggi finanziarie che via via si sono succedute. Il Fus deve essere rivisto anche per renderlo più congruo rispetto a quanto avviene negli altri Paesi europei. Nel 2006 la Francia ha investito 8,4 miliardi di euro, la Germania 8,0, la Gran Bretagna 5,1, la Spagna 5,1, l'Italia appena 1,8 (lo 0,29% del bilancio statale).

Assodato che il Fus richiede comunque un maggiore sforzo finanziario, vanno riviste le percentuali assegnate ai vari comparti e va rielaborato il regolamento per la ripartizione dei fondi per le fondazioni lirico-sinfoniche con parametri legati alla produttività, alla qualità, alla crescita, promozione ed educazione del pubblico, alla formazione dei giovani futuri operatori, all'inserimento di nuove leve nei propri organici, al mantenimento dei costi degli organici funzionali, alla collaborazione tra le varie fondazioni, alla corretta gestione amministrativa. L'art. 9 va dunque completamente rielaborato.

Proposta di incentivi a favore delle attività di balletto delle fondazioni liriche

Come si è anche detto prima riguardo ad un piano per il rilancio della danza nelle fondazioni liriche, occorre, inoltre, pensare, in aggiunta di adottare degli incentivi che consentano un'inversione di tendenza nella programmazione dei teatri lirici in modo di dare maggiori opportunità di visibilità e di crescita alla stessa.

Pertanto, la proposta che segue traccia una via per nuove formule di incentivazione.

Allo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di rilancio produttivo nell'ambito della danza verrà destinata annualmente sul Fondo Unico dello Spettacolo destinato alle Fondazioni liriche una risorsa a parte da suddividere tra quelle Fondazioni liriche che:

a) abbiano mantenuto o ripristinato nei loro organici il Corpo di ballo;

b) abbiano inserito nella produzione annuale spettacoli di balletto con una percentuale minima del 25% (non più del 5% per compagnie ospiti) rispetto al programma generale presentato;

c) abbiano istituito la scuola di ballo o centri di formazione professionale connessi allo studio, preparazione e specializzazione dei nuovi quadri artistici nel settore della danza;

d) abbiano programmato l'esecuzione di coreografie di nuova rappresentazione o in prima rappresentazione locale da parte del proprio Corpo di ballo;

e) abbiano privilegiato l'inserimento nel proprio Corpo di ballo di nuove leve di danzatori;

f) abbiano assunto l'impegno di prevedere agevolazioni di accesso in teatro per promuovere la fruizione di spettacoli di balletto da parte del pubblico facente parte della fascia giovanile;

g)         abbiano programmato iniziative collaterali tendenti alla diffusione della cultura coreutica attraverso seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, prove e classi aperte, stages o altra attività propedeutica attinente alla danza.

Ai principi di valutazione sopraelencati verrà assegnato un parametro in termini di punteggio da 10 ad 1 tenendo presente che ai comma a) b) c) è per ciascun comma assegnato un parametro di 10; per il comma d) di 5 per ciascuna coreografia in prima assoluta e di 2 per novità locale; per il comma e) di 2 per ciascun elemento annualmente inserito nel Corpo di Ballo; per il comma f) di 3; per il comma g) di 1 per ciascuna iniziativa assunta. La media risultante servirà da punteggio per la ripartizione del contributo.

Proposta di nuovi indicatori di rilevazione del F.U.S. per aumentare la produzione di danza nei teatri lirici

Un'inversione di tendenza che dia maggior respiro alla danza nella programmazione dei nostri teatri lirici sarebbe quella, inoltre, di rivedere gli indicatori del F.U.S. per la rilevazione della produzione che attualmente prevedono per il ballo un punteggio per ogni spettacolo pari alla metà di quello destinato ad un'opera pur sapendo bene gli addetti ai lavori che un balletto di repertorio richiede comunque un notevole impegno finanziario nonché lavorativo, in termini di tempo quasi sempre superiore ad un'opera lirica, ed un numero di partecipanti quasi pari ad una rappresentazione operistica. Il paradosso, invece, è che attualmente un'opera lirica con meno di 100 elementi (cioè un'operina con pochi strumentisti e pochi artisti) viene considerata con un punteggio più alto di un balletto dove tra orchestra, solisti, compagnia di ballo ed altri realizzatori si superano di gran lunga i 100 elementi.

Pertanto, si rende indispensabile rivedere tali indicatori da qui viene la proposta che segue.

Ai fini della ripartizione del FUS l'art. 3 relativo agli indicatori di rilevazione della produzione del Decreto 10 giugno 1999, n. 239, andrà rivisto per incentivare le Fondazioni liriche a produrre spettacoli di balletto e per riequilibrare il rapporto tra lirica e danza, riassegnando a quest'ultima pari dignità e valenza considerato che una produzione di balletto di repertorio prevede oltre 100 elementi tra scena e buca orchestrale ed i costi di produzione possono considerarsi quasi pari a quelli per mettere in scena un'opera.

I punteggi da attribuire alla produzione con riferimento a ciascuna singola rappresentazione sono i seguenti:

·‑ Punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi

‑ Punti 6,5 per lirica con impiego fino a 100 elementi

‑ Punti 8 (nuovo punteggio. Era precedentemente di 5 punti: meno cioè del punteggio destinato alla lirica con "sotto" organico) per balletto con orchestra e proprio Corpo di Ballo (3 con orchestra e compagnia ospite)

‑ Punti 4 per balletto con musica registrata e proprio Corpo di ballo (2 con musica registrata e compagnia ospite).

Rimangono invariati, infine, i punteggi destinati alle altre categorie di manifestazioni.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche

L'art. 10 della bozza di legge quadro è dedicato alla delega legislativa in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Anche questo articolo risulta piuttosto scarno considerate le tante problematiche dei nostri teatri che non possono essere ridotte all'individuazione di appena tre punti riguardanti, secondo tale bozza di legge, l'adeguamento alla normativa comunitaria, la riforma dello statuto e la vigilanza della gestione.

Tra i problemi più gravi delle nostre fondazioni c'è quello della ormai quasi esclusiva politicizzazione degli organi che le amministrano. Va evidenziata la necessità di regolamentare, soprattutto, la composizione del Consiglio di Amministrazione che appare in molti casi diventato un organo quasi monocratico in quanto poco rappresentativo del settore specifico in cui opera la fondazione poiché le nomine avvengono per lo più per appartenenza politica piuttosto che per specificità e competenza di ruolo. Per la nomina del Direttore artistico si deve ritornare alla dizione ex decreto Asciutti per la quale deve prevedersi che sia scelto tra musicisti o musicologi più rinomati e di comprovata esperienza teatrale. Anche per il Sovrintendente deve essere prevista esperienza specifica del settore che andrà a dirigere. Il Sovrintendente, inoltre, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non dovrebbe avere diritto al voto in alcun caso. La presenza di un rappresentante eletto dai lavoratori, senza diritto al voto, sarebbe, inoltre, auspicabile perché avrebbe il significato di dare un importante segnale di mutata democrazia in seno al Consiglio di Amministrazione.

Manca, inoltre, la necessaria rivisitazione periodica degli organici funzionali: cosa che, pur prevista dalla precedente legge, non viene effettuata ormai da circa 10 anni. Si auspica che venga individuato un percorso che provveda alla stabilizzazione dei precari in quanto nel settore delle fondazioni liriche è ormai diffuso l'utilizzo costante di personale a tempo determinato che, pur se consente al lavoratore un impiego a volte anche per quasi tutto l'anno, nei momenti critici della gestione della fondazione potrebbe comportare l'improvvisa perdita dello stesso dopo anni dedicati al proprio teatro mettendo così dall'oggi al domani sul lastrico un professionista e la sua famiglia.

La conservazione dei diritti, delle attribuzioni, delle situazioni giuridiche e delle prerogative già riconosciute dalla legge 367/1998 è, in aggiunta, da ribadirsi per evitare uno sconvolgimento che possa azzerare d'un colpo quanto faticosamente le fondazioni lirico/sinfoniche hanno costruito, anche grazie alle leggi precedenti, e per legittimare il proprio ruolo quali enti prioritari di interesse nazionale.

Per riconoscere pari opportunità alla danza nelle fondazioni liriche, sarebbe fondamentale aggiungere un ulteriore comma che impegni lo Stato ad adoperarsi attraverso incentivi mirati all'aumento della sua produttività.

Lo Stato, infine, dovrebbe impegnare le fondazioni lirico/sinfoniche a incentivare la politica di specializzazione e di aggiornamento professionale dei propri quadri artistici, amministrativi e tecnici nonché di istituzione di corsi di studio per l'avviamento al lavoro e di promozione ed educazione del pubblico soprattutto dei giovani. Le fondazioni, quindi, oltre ad una funzione produttiva dovrebbero avere tra i propri scopi istituzionali anche quello di ampliare la conoscenza dei cittadini attraverso iniziative promozionali e di istruire i futuri possibili lavoratori del settore con l'istituzione di corsi di studio o scuole di canto, danza, strumentistica o rivolte ad altre figure professionali operanti nello spettacolo.

Ulteriori proposte

Al capo IV (disposizioni) della bozza di legge quadro, che risulta ancora in corso di valutazione tecnica, si rende necessario aggiungere due punti di estrema importanza per il settore.

Anzitutto l'approvazione da parte dello Stato di una regolamentazione della professione di agente o di produttore in modo da porre fine al monopolio di predominanza di alcuni agenti, disciplinando la materia in modo che ci siano delle regole chiare che diano garanzie sia all'artista sia a chi produce lo spettacolo e consentano una concorrenza leale fra i professionisti che vanno iscritti ad un albo professionale.

Il secondo punto, infine, attiene alla rivisitazione degli aspetti istituzionali delle Accademie, Conservatori etc. con la finalità di pervenire ad una regolamentazione nazionale della didattica di base e del percorso di idoneità all'insegnamento. Oltremodo indispensabile è, inoltre, intervenire per la tutela dei fruitori, cioè gli studenti, alla verifica, con precise condizioni e regole, di tutti quegli organismi che oggi nascono con troppa facilità per occuparsi di corsi di studio e di specializzazione nel settore dello spettacolo. Per diventare un artista occorre studiare tanto ma, se chi insegna non è in grado di farlo, si rovina un giovane. Il che, stante che lo studio, tra l'altro, costa molto sia in termini finanziari che di tempo, impegno e sacrificio, equivale ad una truffa vera e propria.

Conclusione

La legge quadro per lo spettacolo dal vivo deve essere a questo punto un'occasione che non può stavolta andare persa come è già successo in passato. Bisogna, dunque, dare un proprio contributo di idee, ognuno con le proprie esperienze e competenze, perché si comprenda l'importanza che la cultura prodotta da questo settore ha per l'educazione del cittadino, per la crescita dell'imprenditoria, del lavoro e della produzione, per la sperimentazione e la ricerca, per la nascita di nuovi talenti, per la doverosa conservazione della storia e delle tradizioni di un popolo, ma soprattutto per il ruolo che occupa di strumento per l'affermazione in seno alla nostra Repubblica dell'identità artistica e culturale italiana e dell'immagine che la stessa rappresenta in tutto il mondo.

La bozza di legge quadro per lo spettacolo dal vivo presentata nel maggio 2007 dal Sottosegretario del Ministero Beni Culturali Elena Montecchi

Fonte: http://www.fistel.org/pdf/07%2005%2003%20BOZZA%20LEGGE%20SPETTACOLO.pdf in http://www.fistel.org

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo patrimonio artistico del Paese e strumento di affermazione dell'identità culturale italiana nelle sue molteplici articolazioni; ne tutela la libera creatività ed espressione.

2. Lo spettacolo dal vivo è parte integrante degli indirizzi dettati dalle Convenzioni UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

3. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato:

a) assicurano il sostegno e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;

b) valorizzano la tradizione nazionale e locale;

c) stimolano l'innovazione artistica e imprenditoriale;

d) garantiscono le più ampie possibilità di fruizione delle diverse forme di spettacolo dal vivo.

4. Fanno parte dello spettacolo dal vivo il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante, comprese le attività degli artisti di strada e le diverse forme di teatro e di spettacolo urbano.

 

ART. 2.

(Compiti dello Stato)

Nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato provvede - in varie forme e nelle materie di propria competenza - a promuovere e sostenere:

a) la diffusione dello spettacolo dal vivo, quale strumento di formazione della conoscenza europea, attivando i rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei.

b) Accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'UE, con i Paesi interessati da significativi flussi turistici e con i Paesi di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture;

c) Gli autori, gli artisti, tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, comprese le nuove figure professionali connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie, nonché la tutela della libertà artistica ed espressiva e proprietà intellettuale;

d) La storia del teatro e delle tecniche di recitazione e di scrittura teatrale; l'insegnamento della musica, dei suoi caratteri storici, della educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale; della storia della danza; della pratica coreutica; della tradizione circense. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;

e) L'istruzione e l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazione d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove tecnologie e alle nuove figure professionali;

f) Grandi eventi culturali, spettacoli, festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare le occasione di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

g) Intese attraverso il contratto di servizio tra lo Stato e la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive nazionali e internazionali per destinare adeguati spazi di informazione specializzata e di programmazione delle produzioni di spettacolo dal vivo;

h) L'esercizio di attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo;

i) La conservazione del patrimonio storico ed artistico, anche attraverso la costituzione di un archivio nazionale dello spettacolo dal vivo;

l) La diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

m) coordinare le iniziative regionali e interregionali di programmazione e sostegno di eventi e spettacoli che abbiano un rilievo nazionale e internazionale; secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett. a) ;

n) disciplinare le fondazioni lirico sinfoniche secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;

o) individuare appositi strumenti di finanziamento delle attività concernenti lo spettacolo dal vivo direttamente imputabili al bilancio erariale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9;

 

ART. 3.

(Compiti delle Regioni)

Le Regioni nella loro potestà legislativa e amministrativa, provvedono a :

a) promuovere ed elaborare, con il concorso delle Province e dei Comuni, un piano di programmazione regionale dello spettacolo dal vivo al fine di favorirne la diffusione ed il radicamento territoriale;

b) valorizzare, attraverso progetti finalizzati, la cultura, la storia, le tradizioni regionali e le lingue locali;

c) promuovere, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, l'insegnamento della storia del teatro, delle tecniche di recitazione e di scrittura teatrale; della musica, dei suoi caratteri storici; della educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale; della storia della danza; della pratica coreutica; della tradizione circense;

d) favorire la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

e) promuovere nuovi talenti e l'imprenditoria, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile;

f) organizzare l'offerta di turismo culturale;

g) individuare e sostenere forme di aggregazione e cooperazione territoriale tra le diverse Istituzioni, i soggetti dello spettacolo, il mondo della scuola, dell'università, della ricerca, dell'innovazione e dell'impresa;

h) tutelare il patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione, anche audiovisivi, in rete con l'archivio nazionale;

i) verificare l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con le attività svolte dallo Stato;

j) promuovere fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito.

ART. 4

(Compiti di Province, Comuni e Città Metropolitane)

 

Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono titolari, oltre che di funzioni amministrative proprie, di quelle conferite con apposita legge statale o regionale.

In particolare esse:

a) partecipano alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzioni dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, alla promozione e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale e, in collaborazione con le regioni, al sostegno della distribuzione di spettacoli con erogazione di servizi correlati;

c) provvedono in concorso con le regioni, alla formazione, alla qualificazione e aggiornamento professionali e alla rilevazione di dati attinenti allo spettacolo dal vivo;

d) favoriscono, nell'attività di promozione e di sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con le attività produttive e commerciali, con l'associazionismo e con le comunità locali;

e) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione nonché mediante il recupero, il restauro e l'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari.

f) Effettuano il rilascio di autorizzazione all'installazione a all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività e regolamentando le relative concessioni.

 

CAPO II

ATTIVITA' SETTORIALI

 

ART. 5

(Attività teatrali)

Le attività teatrali, quali espressioni artistiche e mezzo di promozione culturale, costituiscono aspetto fondamentale della cultura nazionale, di insostituibile valore sociale, economico e formativo;

La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali e ne favorisce la interdisciplinarietà, lo sviluppo - senza distinzione di generi - la produzione, la promozione, la ricerca e la distribuzione.

La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali e i festival che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra organizzazioni di artisti e tecnici con la collettività di un territorio per realizzare progetti integrati di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro urbano, il teatro di figura e di strada, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni;

c) itinerari geografici che valorizzino l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio e pari opportunità nella fruizione dei servizi culturali;

d) una qualificata azione di distribuzione delle dello spettacolo, di promozione, di formazione dello spettatore, in particolare quello giovanile, anche attraverso l'utilizzo di mezzi audiovisivi e anche avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni teatrali finanziate;

e) La formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico, con particolare riguardo alle nuove generazioni, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) l'organizzazione di eventi, festival, manifestazioni per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

g) La diffusione e la qualificazione della presenza del teatro italiano all'estero.

 

ART. 6

(Attività musicali)

Le attività musicali, quali espressione artistica e mezzo di promozione culturale, costituiscono aspetto fondamentale della cultura nazionale, di insostituibile valore sociale, economico e formativo;

La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali, in tutti i loro generi e manifestazioni, favorendone lo sviluppo, la ricerca, la multidisciplinarità, la promozione e la distribuzione.

La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali e i festival che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso: itinerari geografici che valorizzino l'incontro tra domanda e offerta della musica, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio e di pari opportunità nella fruizione di servizi culturali; la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

e) l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

f) lo studio dello strumento musicale, del canto e della composizione, e il suo perfezionamento, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) la formazione di complessi musicali di carattere professionale, con particolare riguardo alle forme espressive delle nuove generazioni;

h) la diffusione e la promozione all'estero della produzione musicale nazionale dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali;

i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale d rilevante interesse sociale.

 

ART. 7.

(Attività di danza)

Le attività di danza, quali espressioni artistiche e mezzo di promozione culturale, costituiscono, in tutti i loro generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura nazionale, di insostituibile valore sociale, economico e formativo;

La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto costante tra organizzazioni di artisti e tecnici con la collettività di un territorio per realizzare progetti integrati di particolare valenza culturale, a carattere interdisciplinare, di produzione, promozione e scambio;

b) la danza contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica;

c) itinerari geografici che valorizzino l'incontro tra domanda e offerta della danza, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio e pari opportunità nella fruizione dei servizi culturali;

d) una qualificata azione di distribuzione delle attività di danza, di promozione - anche attraverso i mezzi audiovisivi - nonché di formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenerne l'attività produttiva;

e) La formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico e tecnico nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

g) La diffusione della presenza delle attività di danza italiana all'estero.

 

CAPO III -DELEGHE

 

ART. 9. (Delega legislativa al Governo per il riordino e il riassetto del sistema di finanziamento dello spettacolo dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riassetto della disciplina di finanziamento dello spettacolo dal vivo, in coerenza con la disciplina di riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, regioni (legge delega sul c.d. federalismo fiscale).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione del Fondo unico dello spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n.163;

b) contestuale disciplina delle modalità di individuazione e di trasferimento delle risorse dell'abrogato Fondo Unico dello spettacolo destinate al finanziamento transitorio delle attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo di competenza regionale e locale, al netto delle somme relative alle attività di competenza dello Stato individuate dall'art. 2 della presente legge.

La disciplina transitoria deve contenere:

I. la durata di efficacia del regime transitorio stabilita in un termine certo;

II. l'individuazione di criteri di coordinamento finanziario per assicurare una gestione delle risorse da parte delle regioni improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e responsabilità, prevedendo altresì strumenti di verifica e controllo delle azioni programmate e realizzate;

III. la previsione di misure di adeguamento e di correzione dei trasferimenti in ragione dell'andamento delle gestioni finanziarie documentate in appositi strumenti contabili in relazione ai parametri di coordinamento stabiliti al punto precedente.

c) istituzione nel bilancio dello Stato di un apposito Fondo statale per il finanziamento degli spettacoli dal vivo di rilievo nazionale e internazionale e delle altre attività promozionali e di sostegno di competenza dello Stato, come individuate dall'art. 2 della presente legge, ivi comprese quelle delle fondazioni lirico -sinfoniche, nonché disciplina di criteri e modalità di 2007-2009 si provvede con le risorse del fondo per i grandi eventi previsto dall'articolo 1, comma 1140 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria per il 2007), al comma per il finanziamento dello spettacolo dal vivo, provvedendo all'abolizione delle diverse forme di finanziamento esistenti nella legislazione vigente e al contestuale trasferimento delle relative risorse nel fondo suddetto.

d) Istituzione, in relazione alle attività di promozione e di sostegno di iniziativa regionale e locale, di meccanismi finanziari per il cofinanziamento statale di progetti regionali e locali, anche attraverso specifici accordi programmatici, nei quali definire gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, le risorse finanziare necessarie per sostenere le spese, le quote e le modalità di compartecipazione alla spesa, le misure di rendicontazione, gli strumenti di garanzia e controllo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie programmatici previsto dall'articolo 1, comma 1136, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007).

e) Razionalizzazione degli organismi consultivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di spettacolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e istituzione del Consiglio Superiore dello spettacolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. Sui decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei sessanta giorni successivi alla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi. Decorso inutilmente tale termine il Governo può adottare comunque i decreti legislativi.

5. Disposizioni correttive ed integrativi dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

 

ART. 10

(Delega legislativa in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

 

1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 lett. n) della presente legge, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

b) individuazione degli indirizzi per la riforma dello statuto, al fine di assicurare la partecipazione di soggetti privati negli organi di governo e nelle politiche di sostegno finanziario, il conseguimento di migliori livelli di efficienza gestionale e di più efficace controllo sull'impiego dei finanziamenti pubblici previsti dalla legislazione vigente;

c) riforma della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria e introduzione di nuove forme di controllo e di incentivazione dell'efficienza ed efficacia nella gestione, nonché del conseguimento del miglioramento dei risultati gestionali

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui decreti legislativi è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei sessanta giorni successivi alla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi. Decorso inutilmente tale termine il Governo può adottare comunque i decreti legislativi.

4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI (ancora in corso di valutazione tecnica)

 

Disciplina per il trasferimento della quota delle risorse FUS destinata alle attività cinematografiche nei fondi per il cinema

Disciplina transitoria

Abrogazioni